Di seguito sono scaricabili tutte le norme di legge relative ai Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Decreto Sacconi - Decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009
“Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante i Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”
Decreto Turco - Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008
“Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008)”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998 n.419”
“Modificazioni al d. legislativo 1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421
“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Art. 103 – Fondo Sanitario Integrativo
Le parti stipulanti il CCNL di riferimento convengono di istituire un Fondo, di natura paritetica, per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. Lo scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori iscritti, dipendenti delle imprese del settore, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
Per il finanziamento del Fondo, le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Nessun altro costo diretto o indiretto per l’attivazione e gestione dell’istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro.
A partire da gennaio 2024 l’importo di cui al periodo precedente è aumentato di 2 euro, a partire da gennaio 2025 l’importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro. I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel relativo regolamento.
Fermo restando l’obbligatorietà del contributo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 18 da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL; rimane confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Ai lavoratori eletti nell’assemblea del Fondo viene garantita l’agibilità sindacale per partecipare alle riunioni dell'organo assembleare.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. Imposte sui redditi)
Titolo I, Capo I, Art. 10 Oneri deducibili
Titolo I, Capo IV, Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente
La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente apportando importanti modifiche all’art. 51 del TUIR, orientate ad agevolare le opere e i servizi messi a disposizione dei lavoratori per finalità di carattere sociale.
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