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Norme di legge
Di seguito sono scaricabili tutte le norme di legge relative ai Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
- Decreto Sacconi – Decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009 “Modifica al decreto 31 marzo 2008, riguardante i Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”
- Decreto Turco – Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 “Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale”
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008)”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Decreto legislativo 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998 n.419”
- Decreto legislativo 517/1993 “Modificazioni al d. legislativo 1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”
- Decreto legislativo 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421
- Legge 23 ottobre 1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”
- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
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Norma contrattuale
Art. 103 – Fondo Sanitario Integrativo
Le parti stipulanti il CCNL di riferimento convengono di istituire un Fondo, di natura paritetica, per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. Lo scopo del Fondo è quello di garantire ai lavoratori iscritti, dipendenti delle imprese del settore, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
Per il finanziamento del Fondo, le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Nessun altro costo diretto o indiretto per l’attivazione e gestione dell’istituto può essere previsto a carico del datore di lavoro.
A partire da gennaio 2024 l’importo di cui al periodo precedente è aumentato di 2 euro, a partire da gennaio 2025 l’importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro. I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel relativo regolamento.
Fermo restando l’obbligatorietà del contributo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 18 da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL; rimane confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito. Ai lavoratori eletti nell’assemblea del Fondo viene garantita l’agibilità sindacale per partecipare alle riunioni dell’organo assembleare.
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Fiscalità
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. Imposte sui redditi)
- Titolo I, Capo I, Art. 10 Oneri deducibili
- Titolo I, Capo IV, Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente
- La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente apportando importanti modifiche all’art. 51 del TUIR, orientate ad agevolare le opere e i servizi messi a disposizione dei lavoratori per finalità di carattere sociale.