Si iscrivono a FASIIL le imprese del settore lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini; i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese che applicano il CCNL di categoria con rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, tempo determinato o determinabile (compresi gli apprendisti) di durata sia pari o superiore a 12 mesi, anche per effetto di proroghe, purché il periodo complessivo non presenti alcun intervallo; gli ex dipendenti prosecutori volontari del versamento dei contributi; i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie; i lavoratori operanti in altri settori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
L’Azienda invia una comunicazione a fasiil@fasiil.it con le seguenti informazioni obbligatorie:
Ragione sociale completa
P.IVA/C.F.
Codice ATECO
CCNL applicato
Sede legale e sede amministrativa se diversa (indirizzo, n. civico, Cap, provincia)
Telefono
Fax
email aziendale
email di riferimento per la gestione di FASIIL
mail PEC azienda
Rappresentante legale
Persona di riferimento per la gestione di FASIIL
N° dipendenti iscrivibili
Per attivare l’iscrizione l’Azienda deve effettuare il primo versamento dei contributi, anticipato per il primo trimestre di iscrizione, tramite bonifico bancario specificando nella causale il trimestre/periodo di riferimento.
Le coordinate bancarie possono essere richieste scrivendo a fasiil@fasiil.it.
Entro qualche giorno dalla contabilizzazione del bonifico, l’Azienda riceve all’email di riferimento indicata, le credenziali per accedere alla propria area riservata aziendale su www.fasiil.it e poter procedere alla registrazione delle anagrafiche dei dipendenti.
L’iscrizione dei dipendenti al Fondo decorre dalla data di registrazione delle relative anagrafiche sul portale www.fasiil.it. I dipendenti potranno quindi richiedere i rimborsi delle prestazioni sanitarie sostenute e previste dal Tariffario, decorsi i tre mesi di carenza dalla data di iscrizione sul portale.
Con il CCNL 28 marzo 2023, le Parti firmatarie hanno stabilito una quota di contribuzione al Fondo di 10 € per il 2024 e 12 € dal 1° gennaio 2025.
Sempre in modo trimestrale ma posticipato.
L’iscrizione dei lavoratori al Fondo è obbligatoria da parte delle aziende che applicano il CCNL di categoria ed avviene mediante il versamento del contributo mensile a carico dell’azienda previsto dal CCNL.
Per perfezionare l’iscrizione le imprese comunicano a FASIIL, tramite il sito internet del Fondo, i dati anagrafici necessari per la registrazione di tutti i lavoratori iscritti, compreso il nucleo familiare di cui sia stata richiesta l’iscrizione.
È prevista l’iscrizione al Fondo dei componenti il nucleo familiare in blocco, ad eccezione del coniuge/convivente. Per nucleo familiare si intende: il coniuge del lavoratore, il convivente da almeno un anno, i figli fiscalmente a carico e inclusi nello stato di famiglia del dipendente iscritto.
I lavoratori che iscrivono al Fondo i propri familiari/conviventi versano dal 1° gennaio 2025 (art. 12, Regolamento) per il Piano Base:
- € 144 per nucleo monocomposto (coniuge/convivente o un solo figlio);
- € 270 per nucleo composto da 2 familiari (coniuge/convivente e 1 figlio o 2 figli);
- € 375 per nucleo composto da 3 familiari (coniuge/convivente e 2 figli o 3 figli);
- € 468 per nucleo composto da 4 o più familiari (coniuge/convivente e 3 o più figli).
Nel caso di adesione del lavoratore al Piano Plus, anche il nucleo familiare viene iscritto al medesimo Piano Plus. Pertanto, il versamento aggiuntivo a carico del lavoratore di € 5 al mese va effettuato, oltre che per se stesso, anche per ogni altro familiare iscritto al Fondo.
L’iscrizione decorre dal mese in cui le imprese comunicano al Fondo, esclusivamente tramite il sito internet, i dati anagrafici richiesti per la registrazione di tutti i lavoratori, compresi quelli dei familiari qualora il lavoratore abbia scelto di far aderire al Fondo anche il proprio nucleo.
Il versamento della contribuzione da parte dell’Azienda ha luogo con modalità trimestrale posticipata, fatta salva la trattenuta mensile in busta paga per la eventuale parte volontaria di competenza del lavoratore. La gestione dei contributi avviene esclusivamente attraverso l’Area Riservata aziendale del sito FASIIL, con la seguente procedura:
- a scadenza trimestrale è pubblicata la distinta di pagamento attraverso la quale l’azienda può verificare l’ammontare dei contributi da versare per ogni singolo dipendente ed eventualmente per il suo nucleo familiare;
- durante i 15 giorni successivi alla pubblicazione della distinta, l’Azienda può effettuare le variazioni anagrafiche necessarie a quadrare i contributi da versare;
- l’azienda può quindi procedere con una delle seguenti modalità di pagamento:
- SEPA DIRECT DEBIT (SDD): consolidando la distinta di pagamento entro la data comunicata a mezzo circolare dal Fondo, si procede automaticamente con l’emissione dell’SDD (inizialmente autorizzato attraverso la modulistica scaricabile dal sito e presentata alla propria Banca);
- BONIFICO BANCARIO: non consolidando la distinta, si dovrà procedere con il pagamento a mezzo bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. n. 104 – Viale Dell’Astronomia, 30 Roma Codice IBAN: IT 73 L 01030 03374 000001251042 – Causale: Fondo FASIIL + causale bonifico presente nella distinta.
Il coniuge/convivente superstite di un lavoratore iscritto a FASIIL potrà mantenere la sua iscrizione fino a quando il lavoratore deceduto avrebbe raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge. La comunicazione deve pervenire al Fondo entro e non oltre 30 giorni dal decesso del coniuge/convivente.
Il versamento del contributo volontario deve essere effettuato trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre trascorso. Il versamento dei contributi sul conto corrente bancario intestato a FASIIL può avvenire tramite SDD (Sepa Direct Debit) o bonifico bancario.
Gli ex dipendenti a tempo indeterminato, già iscritti al Fondo, che cessino il rapporto di lavoro con l’azienda e maturino i requisiti per il pensionamento, anche attraverso periodi di accompagnamento tramite forme di sostegno al reddito ai sensi della legislazione vigente, possono richiedere di mantenere l’iscrizione al Fondo.
L’ex dipendente deve compilare e inviare il modulo di richiesta “Modulo Pensionati” completo della documentazione necessaria, al Fondo all’indirizzo dedicato: contribuzionevolontaria@fasiil.it. In alternativa può consegnarlo alla propria azienda che provvederà ad inoltrarlo al Fondo. Il modulo è scaricabile dalla sezione “Documenti e moduli” del portale.
Il versamento dei contributi volontari dovuti, successivi al primo, sarà effettuato direttamente dall’iscritto in modo ANNUALE ANTICIPATO, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) o bonifico bancario, secondo gli importi di cui all’art. 12 del Regolamento FASIIL.
FASIIL rimborsa le seguenti prestazioni sanitarie: visite specialistiche, grandi interventi chirurgici, interventi chirurgici ordinari, diagnostica e terapia di alta specializzazione, prevenzione, pacchetto maternità, protezione neonato, odontoiatria, ticket, prevenzione nei limiti e nelle modalità previsti dai piani di assistenza sanitaria del Fondo.
Dal 1^ novembre 2023 le prestazioni si sono incrementate con gli interventi chirurgici ordinari e la fisioterapia.
I piani di assistenza sanitaria integrativa rappresentano la modalità con cui gli iscritti a FASIIL possono accedere al rimborso delle prestazioni sanitarie eseguite. I piani di assistenza sanitaria FASIIL sono di due tipi: BASE e PLUS, le cui caratteristiche e modalità di rimborso sono evidenziate nel Nomenclatore Tariffario, per ciascuna delle specifiche branche specialistiche. Il contributo da versare al Fondo varia a seconda del piano di assistenza sanitaria prescelto e della tipologia di iscritto. Il piano PLUS prevede prestazioni ulteriori e diversificate, come dettagliato Nomenclatore Tariffario, per quei lavoratori che decidono di effettuare un versamento aggiuntivo su base volontaria di 5 euro mensili per se stessi e di 5 euro mensili per ogni componente il proprio nucleo familiare, se iscritto.
Il lavoratore può manifestare la volontà di integrare il contributo obbligatorio con quello aggiuntivo a proprio carico, attraverso la scelta della relativa opzione sul modulo di iscrizione. La scelta di un piano sanitario coinvolge sempre anche il nucleo familiare, se iscritto.
Sì, è possibile. I cambi del piano sanitario devono essere comunicati dal lavoratore alla propria azienda, attraverso l’apposita modulistica disponibile sul sito del Fondo, entro il 31 dicembre dell’anno in corso. L’azienda procederà ad effettuare la variazione sul sito del Fondo entro il 31 gennaio dell’anno successivo e la modifica avrà effetto dal 1^ gennaio. Il cambio del piano sanitario coinvolge sempre anche il nucleo familiare, se iscritto.
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussista il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per periodo continuativo pari o superiori ad un mese, quali aspettative o sospensioni del lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, l’iscritto entra nello stato di sospensione, durante il quale sono sospesi i contributi a carico dell’impresa e del lavoratore (per la parte volontaria); quest’ultimo non potrà richiedere prestazioni. La regola non viene applicata ai casi di maternità e malattia.
Il FASIIL è un Fondo dematerializzato ovvero l’iscritto trasmette e riceve le comunicazioni e i documenti solo in forma digitale e non cartacea. La mancanza dell’indirizzo e-mail personale non permette all’iscritto di ricevere le credenziali di accesso (ID e password) alla propria area riservata del portale www.fasiil.it e conseguentemente di utilizzare le prestazioni del Fondo.
Per richiedere nuovamente la password di accesso all’area riservata personale, l’assistito deve:
- entrare nella homepage del portale www.fasiil.it;
- cliccare AREA PERSONALE (in alto a destra);
- nella videata che si apre (Area riservata), cliccare “Ho dimenticato la password”
Per le diverse prestazioni sanitarie previste dal Tariffario, l’Iscritto potrà scegliere una fra le seguenti forme di Assistenza:
- diretta: l’Iscritto si avvale delle Strutture Convenzionate con FASIIL. In questo caso sarà il Fondo a pagare direttamente le Strutture e l’Assistito non dovrà anticipare alcuna somma, fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico;
- indiretta: l’Iscritto si avvale delle Strutture sanitarie pubbliche o private di suo gradimento. In questo caso riceverà il rimborso delle spese sostenute tramite bonifico bancario sul proprio conto corrente, nei limiti stabiliti dal Tariffario e dal suo Piano Sanitario. Una volta ricevuta la prestazione, l’Assistito dovrà inviare la documentazione di spesa attraverso la procedura online, accedendo alla propria Area riservata.
- Accedere nella propria area riservata e selezionare la funzione APPUNTAMENTI/PRENOTAZIONI.
- Inserire una nuova prenotazione specificando la prestazione sanitaria da eseguire e seguendo i passaggi proposti dal flusso di prenotazione, tra cui la scelta della struttura sanitaria.
- prenotare la prestazione sanitaria contattando la struttura prescelta indicando di essere convenzionato SiSalute.
- Inserire data e ora dell’appuntamento concordato con la struttura all’interno della prenotazione inserita in precedenza;
- Attendere la ricezione della conferma dell’autorizzazione tramite e-mail
- Recarsi in struttura, ricevere la prestazione e pagare alla Struttura l’importo a proprio carico, qualora previsto;
- NON è necessario inviare alcuna richiesta di rimborso a FASIIL;
- deve farsi comunque rilasciare la fattura dalla struttura.
L’iscritto PUO’ AVVALERSI di qualsiasi struttura sanitaria. Il Fondo rimborsa le prestazioni effettuate privatamente o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale usufruite presso qualsiasi Struttura sanitaria, direttamente all’iscritto secondo tariffa massima e franchigia per ogni singola prestazione in conformità a quanto indicato nel Tariffario FASIIL. L’ASSISTITO deve:
- scegliere la Struttura sanitaria;
- ricevere la prestazione sanitaria e pagare alla Struttura l’importo totale;
- inserire la richiesta di rimborso online accedendo con le proprie credenziali (ID e password) alla sezione “RIMBORSI” della propria area riservata del portale www.fasiil.it, allegando il file con la copia della fattura della prestazione sanitaria ed eventuale documentazione correlata/necessaria ai fini della valutazione;
- ricevere il bonifico per la quota rimborsabile direttamente sul proprio conto corrente.
L’iscritto ha tempo 90 GIORNI dalla data della prestazione sanitaria per richiedere a FASIIL il rimborso delle spese sostenute. E’ prevista la SOSPENSIONE delle richieste di rimborso se le stesse non risultano complete di documentazione di tipo medico e/o amministrativo. A seguito della sospensione l’iscritto riceve una comunicazione via email in cui si richiede di integrare la documentazione mancante.
Il Fondo liquida le prestazioni di rimborso agli iscritti mediante bonifico bancario, entro 30 giorni di calendario dalla data di inserimento della richiesta di rimborso sul portale www.fasiil.it
Nel caso in cui la fattura emessa dalla Struttura Sanitaria riporti al suo interno voci riferite a prestazioni sanitarie diverse (es. visita ginecologica ed ecografia), l’iscritto deve richiedere subito alla Struttura emittente fattura il dettaglio degli importi per singola voce.
I pacchetti prevenzione (Sez. 5 del Tariffario FASIIL) usufruiti in assistenza indiretta presso qualunque struttura sanitaria non convenzionate con il FASIIL, prevedono un rimborso variabile in funzione del piano sanitario e per tipologia di prevenzione. E’ necessario che le analisi diagnostiche comprese nel pacchetto prescelto, siano erogate nella stessa giornata e la relativa fattura/fatture riportino la scritta “PER PREVENZIONE”.
Sono gli interventi diversi dai Grandi Interventi Chirurgici compresi nell’elenco riportato in Appendice alla Sez. 3 del Tariffario Nomenclatore (novembre 2023). Per i day surgery sono ammesse a rimborso le spese per gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, relativi all’intervento, svolti nei 60 giorni precedenti/successivi.
Sono ammesse le spese per prestazioni odontoiatriche sostenute esclusivamente in forma diretta presso strutture convenzionate con SiSalute.
L’assistito deve:
- scegliere la struttura odontoiatrica convenzionata con SiSalute;
- prenotare la prestazione odontoiatrica direttamente con la struttura prescelta indicando di essere convenzionato SiSalute;
- ricordare che è la struttura ad aprire la prenotazione tramite il portale SiSalute, indicando data e orario dell’appuntamento; la struttura comunicherà a Sisalute il piano di cura odontoiatrico che dovrà essere approvato in base a quanto previsto dal piano sanitario;
- recarsi in struttura, ricevere le prestazioni e pagare alla Struttura l’importo a proprio carico, qualora previsto;
- NON inviare alcuna richiesta di rimborso a FASIIL;
- farsi comunque rilasciare la fattura dalla struttura.
Dal 1^ novembre 2023 vengono rimborsate le spese di implantologia sostenute solo presso le strutture convenzionate con il Fondo, fino al limite del massimale previsto dal proprio piano di assistenza sanitaria per l’odontoiatria (500 euro per il Base, 900 euro per il Plus).
Dal 1^ novembre 2023 vengono rimborsate le sedute di fisioterapia, prescritte da medico specialista o da referto del Pronto Soccorso, con una quota di rimborso massimo del 70% nel limite del massimale annuo previsto dal proprio piano di assistenza sanitaria (500 euro per il Base, 700 euro per il Plus).
Il Regolamento del Fondo, all’art. 7, comma 1, statuisce che “nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze in cui non sussista il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore ad un mese, quali aspettative o sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, il diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sia a carico dell’impresa sia a carico del lavoratore, laddove esistente, sono sospesi, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 9” (ovvero la non applicabilità ai casi di maternità e malattia).
Sebbene durante il periodo di congedo straordinario ex legge 104/92, l’indennità e la contribuzione figurativa spettino fino ad un certo massimale (cfr. Messaggio INPS n. 30 del 4 gennaio 2024), l’indennità corrisposta in tali casi si può considerare assimilabile al “normale trattamento retributivo” previsto nel Regolamento del Fondo, per il quale non si prevede la sospensione della contribuzione.
Data l’assenza di indicazioni espresse e specifiche in relazione alla casistica particolare, il CdA FASIIL ha fornito un’interpretazione autentica con la quale ha ritenuto opportuno mantenere attiva l’assistenza sanitaria nei confronti dei lavoratori in congedo straordinario ex legge 104/92, senza interruzione del versamento dei contributi.