Il Regolamento del Fondo, all’art. 7, comma 1, statuisce che “nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze in cui non sussista il diritto al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore ad un mese, quali aspettative o sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni, il diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sia a carico dell’impresa sia a carico del lavoratore, laddove esistente, sono sospesi, salvo quanto previsto ai successivi commi 4, 5 e 9” (ovvero la non applicabilità ai casi di maternità e malattia).
Sebbene durante il periodo di congedo straordinario ex legge 104/92, l’indennità e la contribuzione figurativa spettino fino ad un certo massimale (cfr. Messaggio INPS n. 30 del 4 gennaio 2024), l’indennità corrisposta in tali casi si può considerare assimilabile al “normale trattamento retributivo” previsto nel Regolamento del Fondo, per il quale non si prevede la sospensione della contribuzione.
Data l’assenza di indicazioni espresse e specifiche in relazione alla casistica particolare, il CdA FASIIL ha fornito un’interpretazione autentica con la quale ha ritenuto opportuno mantenere attiva l’assistenza sanitaria nei confronti dei lavoratori in congedo straordinario ex legge 104/92, senza interruzione del versamento dei contributi.